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Manutenzione di cigli e fossi, il Comune emette un'ordinanza: attenzione alle sanzioni

22-05-2026 15:29 - Circondiario
Il Comune ha emanato l'ordinanza dirigenziale 224 del giorno 21 maggio 2026, per sancire gli obblighi di corretta manutenzione di cigli stradali, fossi di scolo, terreni agricoli e giardini incolti e al tempo stesso richiamare l'attenzione dei cittadini sull'importanza della regolare manutenzione di terreni, fossi, aree verdi e fronti stradali privati.
Se questo non avviene si possono generare situazioni anche di pericolo: rischio di incendi durante la stagione estiva, ristagni e allagamenti in caso di piogge intense, riduzione della visibilità stradale, ostacolo al transito pedonale e proliferazione di insetti, roditori e altri animali nocivi. Ugualmente i terreni non edificati situati in aree urbanizzate che vengono lasciati in stato abbandono, possono determinare disagi igienico‑sanitari e incrementare l'abbandono abusivo di rifiuti.



Tali obblighi sono previsti dal Codice Civile, dai regolamenti di Polizia Rurale e di Polizia Urbana e dalla normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza, incendi e gestione del territorio.
NEL DETTAGLIO - Ai frontisti privati, possessori o detentori di fosse, in solido con i proprietari, di provvedere alla manutenzione di cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade pubbliche o ad uso pubblico, ricavandoli almeno una volta all'anno, a proprie spese, entro il termine del 31 Agosto 2026, e, se necessario, anche più volte durante l'anno; a tutti i possessori o detentori, in solido con i proprietari di terreni agricoli e di colture arboree o di giardini, che si trovano nelle zone ricomprese nel centro abitato o nelle zone fuori dal centro abitato ma che sono ricomprese in un'area distante meno di metri 100 da un'abitazione, di procedere alla loro cura a proprie spese, entro e non oltre il 30 giugno 2026, provvedendo altresì al costante mantenimento in condizioni di pulizia e sicurezza, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante: falciatura o aratura o fresatura del terreno, garantendo la completa rimozione di sterpaglie e vegetazione infestante; mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti, al fine di impedire la propagazione di eventuali focolai; eliminazione del materiale secco e dei residui di potatura o sfalcio, nel rispetto delle normative vigenti.
SANZIONI – All'inosservanza delle disposizioni riguardo alla manutenzione, adeguamento e ripulitura di cigli e fossi di scolo situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico e lungo i terreni sono applicate le sanzioni previste all'art. 11, c.7 del Regolamento di Polizia Rurale da un minimo di 75 euro a un massimo di 500 euro, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 euro. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e/o di rispettare le prescrizioni impartite.
Riguardo, invece, tutti i possessori o detentori, in solido con i proprietari, di terreni e di giardini incolti che si trovano nelle zone ricomprese nel centro abitato o nelle zone che si trovano o fuori dal centro abitato ma che sono ricomprese in un'area distante meno di metri 100 da un'abitazione, vengono applicate le sanzioni previste all'art. 13, c.4 del Regolamento di Polizia Rurale "da un minimo di 50 euro a un massimo di 500 euro, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 euro. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di adempiere alla pulitura.